E' importante ricordarsi la regola di definizione dell'aliquota dell'IVA applicabile. L'aliquota IVA viene definita, in generale, dall'incrocio tra il Regime IVA presente sul Fornitore (modificabile durante le diverse transazioni nei diversi documenti) ed un livello IVA presente eventualmente sull'elemento di fatturazione o sulle righe di fattura.
Riferirsi alla documentazione sulle aliquote IVA per maggiori informazioni.
Si può scegliere tra due regole per il calcolo dell'IVA degli elementi di piede.
Un elemento di piede non ripartito sulle righe fattura avrà obbligatoriamente una regola IVA di tipo aliquota fissa.
Un elemento di piede ripartito sulle righe potrà disporre di una regola IVA in aliquota fissa o in aliquota prodotto.
- Aliquota prodotto: si applica al piede lo stesso livello IVA di quello dell'articolo definito a livello delle righe di fatturazione. Incrociando così questo livello IVA articolo con il regime IVA definito per il fornitore, si ottene l'aliquota IVA che sarà applicata sull'elemento piede. Se la fattura di acquisto è composta di più righe o gli articoli hanno un livello di imposta diverso, il piede sarà assoggettato a diverse aliquote proporzionalmente all'importo dell'imponibile del totale delle righe di uguale Livello d'imposta.
In funzione del movimento automatico associato al tipo di fattura, si potrà sia utilizzare un conto dedicato per questo elemento di fatturazione, sia impattare direttamente i conti ricavi. Se si utilizza un conto dedicato, questo disporrà del primo codice IVA associato al riquadro dell'IVA della fattura, - Aliquota fissa: si applica un'univoca aliquota per la totalità dell'elemento di piede. Si deve quindi precisare un Livello IVA. Questo livello sarà utilizzato per determinare l'aliquota da applicare in funzione del regime precisato a livello del Terzo Fornitore o della fattura.